Via libera da Palazzo Chigi al provvedimento che recepisce la direttiva Ue di contrasto al fumo. Previste anche scritte più grandi sui rischi. Niente fumo all’esterno degli ospedali pediatrici e ginecologia. E stop a vendita pacchetti da 10 o piccole confezioni di tabacco. IL DECRETO
Stop al fumo in auto con minori e donne in gravidanza. Sanzioni più forti per chi vende prodotti da tabacco agli under 18. Divieto per i pacchetti di sigarette da 10 e per le confezioni di tabacco inferiori ai 30 grammi. Aumenta la superficie del pacchetto con informazioni e immagini sui rischi da fumo. E divieto di vendita sigarette elettroniche ai minori. Queste alcune delle misure previste nel decreto legislativo di recepimento della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, approvato oggi dal Consiglio dei Ministri.
Qui di seguito una sintesi delle principali novità:
– Divieto definitivo, dopo le reiterate ordinanze ministeriali, di vendita ai minori di sigarette elettroniche e contenitori di liquido di ricarica con presenza di nicotina e prodotti di nuova generazione;
– Divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza.
– Divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli Irccs pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.
– Inasprimento delle sanzioni per la vendita e somministrazione di prodotti del tabacco, sigarette elettroniche e prodotti di nuova generazione ai minori. E’ prevista la sospensione della licenza per 3 mesi alla prima violazione e multa da 1000 a 4000 euro. Quando la violazione è commessa più di una volta , oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, è prevista la revoca della licenza all’esercizio dell’attività.
-Verifica dei distributori automatici, di norma, al momento dell’istallazione e periodicamente, al fine di controllare il corretto funzionamento dei sistemi automatici di rilevamento dell’età dell’acquirente.
Il recepimento della direttiva Ue sui prodotti del tabacco prevede, inoltre, queste novità:
– Divieto di utilizzo di aromi caratterizzanti (tipo il Mentolo).
– Le avvertenze combinate (immagini e testo) relative alla salute devono coprire il 65% della superficie esterna del fronte e retro della confezione di sigarette o di tabacco da arrotolare. (Sarà invece un decreto emanato a definire le specifiche tecniche per il layout, la grafica e la forma delle avvertenze combinate relative alla salute, a seconda delle diverse forme delle confezioni).
– Le revisioni relative alle confezioni unitarie: divieto di vendita dei pacchetti da 10 e piccole confezioni di tabacco (minimo 30 grammi).
– Divieto di vendita a distanza transfrontaliera dei prodotti del tabacco e delle sigarette elettroniche ai consumatori.
– Le disposizioni relative alle sigarette elettroniche .
– La riduzione dell’offerta per la tutela dei minori (art.24)
In particolare all’articolo 10 si informa il consumatore sui rischi per la salute con la seguente avvertenza: “Il fumo uccide – smetti subito”. Per le sigarette elettroniche: “Prodotto contenente nicotina, sostanza che crea un’elevata dipendenza. Uso sconsigliato ai non fumatori”. Quindi le fotografie sui danni da fumo e il seguente messaggio: “Il fumo del tabacco contiene oltre 70 sostanze cancerogene”. Si segnala, infine, che nel catalogo delle foto appare tra le altre la seguente frase: Il fumo può uccidere il bimbo nel grembo materno”.
Entrata in vigore il 20 maggio 2016. Salvo diversa specifica indicazione, le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 20 maggio 2016.
In ogni caso è autorizzata fino al 20 maggio 2017 l’immissione sul mercato dei seguenti prodotti non conformi al presente decreto:
a) prodotti del tabacco fabbricati o immessi in libera pratica ed etichettati in conformità della direttiva 2001/37/CE prima del 20 maggio 2016, compresi i prodotti di cui all’articolo 12 in ragione dei tempi di stagionatura e produzione;
b) sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 novembre 2016;
c) prodotti da fumo a base di erbe fabbricati o immessi in libera pratica prima del 20 maggio 2016.