Le disposizioni anticipate di trattamento, previste dalla legge sul testamento biologico, possono esser fatte in previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte.
La legge prevede la possibilità di rifiuto su accertamenti diagnostici, scelte terapeutiche e singoli trattamenti sanitari. Possono essere redatte come atto pubblico, scrittura privata autenticata o scrittura privata consegnata all’ufficio dello stato civile del proprio Comune.
Le disposizioni anticipate di trattamento, comunemente definite “testamento biologico” o “biotestamento”, sono regolamentate dall’art. 4 della Legge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31 gennaio 2018.
In previsione di un’eventuale futura incapacità di autodeterminarsi e dopo avere acquisito adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, la Legge prevede la possibilità per ogni persona di esprimere le proprie volontà in materia di trattamenti sanitari, nonché il consenso o il rifiuto su:
– accertamenti diagnostici
– scelte terapeutiche
– singoli trattamenti sanitari.