Entra in vigore il 31 gennaio la nuova legge sul testamento biologico approvata il 14 dicembre 2017. Una delle possibilità aperte dal testo sono le DAT, dichiarazioni anticipate di trattamento, con le quali si danno indicazioni precise su pratiche sanitarie da ricevere o respingere in casi in cui ci si trovasse in condizioni di incoscienza. Ma come vanno compilate? Ecco il vademecum con il contributo dell’Associazione Luca Coscioni, che per anni si è spesa per l’approvazione della legge e aveva da tempo stilato alcune formulazioni.
Tutti i cittadini maggiorenni e capaci di intendere e di volere possono redigere un documento in cui indicare i trattamenti sanitari che si vogliono ricevere e quelli ai quali si rinuncerebbe nel caso in cui non si fosse più in grado di esprimersi e prendere decisioni autonomamente. Unico limite: con il biotestamento non si possono esigere trattamenti sanitari contrari alle leggi.
Dopo aver compilato un campo in cui siano contenuti i dati anagrafici del firmatario, viene la parte del consenso a essere informati sulle proprie condizioni di salute e a informarne altre persone.
Qui si dichiara: «Nell’ipotesi di trovarmi nelle condizione di non poter decidere riguardo le mie cure sanitarie, a causa del mio deterioramento fisico e/o mentale, e/o di essere in uno stato clinico tra quelli elencati nel presente documento», e in riferimento alla Costituzione, alla Convenzione dei diritti dell’uomo, al codice di deontologia medica e al giuramento professionale dei medici, si vuole (o non si vuole) essere informati sulle proprie condizioni («anche in caso di malattia grave o inguaribile») e sulle terapie da adottare o non adottare. Come postilla si possono indicare i nominativi di persone fidate o familiari da informare.
Le direttive specifiche sono il cuore del documento, la parte più difficile da redigere se non aiutati da un medico o seguendo queste indicazioni, perché dovrebbe prevedere le varie casistiche che potranno occorrere e cosa fare in caso di terapie che non si vogliono ricevere.
Per quanto riguarda i malati terminalioccorre scrivere: «Accertato da almeno due medici indipendenti che le mie condizioni fisiche siano giunte ad una fase definita terminale, chiedo». E qui l’elenco può comprendere, a titolo di esempio: una morte naturale, la più pacifica possibile, escludendo totalmente l’accanimento terapeutico; che in nessun caso si possa intraprendere una terapia o un trattamento allo scopo di terminare la vita; che nessun trattamento possa essere attuato o sospeso sulla base di un’altrui valutazione riguardante il valore della propria vita futura; che non si somministrino trattamenti o terapie sperimentali complementari non provate, che non abbiano documentalmente dimostrato la loro efficacia per il recupero e prolunghino inutilmente la vita. Anche con casi concreti che dipendano dal tipo di malattia in corso: in caso di arresto cardio-respiratorio, ad esempio, si può scrivere che non si intende essere sottoposti ad alcuna manovra di rianimazione di qualsiasi genere essa sia, o che non vengano praticati interventi invasivi atti a prolungare l’esistenza (respirazione assistita, rianimazione cardio-polmonare). E ancora: che vengano somministrati tutti i farmaci e praticate tutte le cure per eliminare efficacemente il dolore e le sofferenze fisiche, emotive, mentali e spirituali.
Si può scrivere nello specifico che si vuole che i trattamenti già iniziati e aventi per obiettivo il prolungamento della vita siano interrotti (compresi respirazione assistita, dialisi, rianimazione cardio-polmonare, trasfusioni sanguigne, terapia antibiotica, interventi chirurgici volti a prolungare la propria esistenza). Il tutto con adeguata sedazione. Si può esplicitare che venga interrotta l’alimentazione in ogni sua forma naturale o artificiale incluso la soluzione glicata. Tutte queste prescrizioni possono essere anche subordinate a condizioni specifiche: per esempio in caso di stato vegetativo persistente, di incidente con danni cerebrali gravi, malattie neurodegenerative ecc.
Parte fondamentale delle DAT è l’indicazione di un fiduciario che possa prendere decisioni in nome e per conto del firmatario del testamento biologico (qualora non sia più in grado di farlo), di concerto con il medico, anche alla luce dei cambiamenti intercorsi nel tempo e di possibili nuove prospettive offerte dalla medicina.
Non è un punto da trascurare, perché molti sono convinti che in quanto parenti saranno automaticamente investiti dell’autorità di prendere decisioni, ma non è così. Un genitore (come successo a Beppino Englaro) può anzi essere ritenuto in “conflitto di interessi” e quindi essere estromesso dalla decisione, così come un figlio. Qualsiasi persona maggiorenne e capace di intendere e volere può ricoprire il ruolo di fiduciario accettando la nomina. Può essere un familiare o una persona non legata da vincoli giuridici e familiari. L’accettazione della nomina avviene attraverso la sottoscrizione delle DAT o con atto successivo che sarà allegato al testamento biologico.
Tutto questo può essere redatto a mano, o si può scaricare un modulo precompilato (tra cui quello presente sul sito della stessa associazione Coscioni). In caso le condizioni di salute non consentano un documento scritto, si possono esprimere le proprie volontà e «fare biotestamento» attraverso una videoregistrazione e/o con dispositivi tecnologici che consentono alle persone con disabilità di comunicare. Le Dat si possono rinnovare, modificare o revocare in ogni momento. Non vanno pagati bolli o tasse di sorta sul documento..
Con atto pubblico (atto redatto con un funzionario pubblico designato o attraverso un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio), con una scrittura privata autenticata (da un funzionario pubblico designato dal tuo Comune o da un qualsiasi pubblico ufficiale, come un notaio) custodita dall’autore del documento, con scrittura privata consegnata personalmente all’ufficio dello stato civile del Comune di residenza (ufficio che, se istituito, provvede all’annotazione in un apposito registro), presso le strutture sanitarie, qualora la Regione di residenza ne regolamenti la raccolta.
Da Corriere.it